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Storia e attività
 
 
150° dell'Unità d'Italia




 

Nasce nel 1986 e sono quindi ben 25 anni che, a vario titolo, anima e partecipa alla vita culturale di Civitanova Marche, riunendo studiosi ed appassionati di storia, arte, letteratura, archeologia, locali e non.


Collabora in maniera sinergica con svariate realtà culturali civitanovesi e con la Biblioteca Comunale “Silvio Zavatti”. Ha al suo attivo decine di pubblicazioni ed innumerevoli eventi organizzati relativi al suo territorio, in particola modo la Collana Civitanova. Immagini e Storie®, giunta al numero 14. I soci sono attualmente 24; il Presidente è il dott. Alvise Manni ed il vice Presidente il dott. Giulietta Bascioni Brattini.

 

 

 

ATTO COSTITUTIVO

 

L’anno 2009, il giorno 13 del mese di gennaio, alle ore 21:30 in Civitanova Marche, via Trieste n° 5, si sono riuniti i Signori:


1) MANNI ALVISE;


2) PIETRELLA PAOLO;


3) CERVELLINI ISABELLA;


4) DI COSTANZO FRANCO;


5) MAULO ALFREDO;


6) BASCIONI GIULIETTA


tutti cittadini italiani, i quali, nella loro qualità di soci fondatori, sono riuniti in assemblea presieduta dal Sig. Manni Alvise e che vede nelle funzioni di segretario il Sig. Di Costanzo Franco.
Il Presidente, constatata la regolarità dell’assemblea, dichiara aperta la discussione all’ordine del giorno. Dopo aver brevemente dibattuto l’assemblea delibera:


1) di costituire, come di fatto costituisce, un’associazione culturale di volontariato denominata “CENTRO STUDÎ CIVITANOVESI”, per la quale sarà richiesta l’attribuzione del numero di codice fiscale e la registrazione del presente atto costitutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché tutte le registrazioni ad albi od elenchi che siano obbligatorie per legge o che fossero ritenute necessarie od utili al proseguimento dell’attività ed al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
2) L’Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di tutelare, valorizzare e promuovere gli studi su Civitanova Marche, la sua storia, la sua cultura, il suo territorio, i suoi personaggi e di approfondire tutti gli argomenti in qualsiasi modo ad essa collegati, senza eventualmente escludere interessi storico-culturali differenti.
3) L’Associazione è retta dallo statuto che, sottoscritto dai soci fondatori, si allega a questo atto per formare atto integrale e sostanziale.
4) L’elezione delle cariche del consiglio direttivo con votazione per alzata di mano dà il seguente risultato:


MANNI ALVISE - Presidente;
BASCIONI GIULIETTA - Vice-Presidente;
DI COSTANZO FRANCO - Segretario/Tesoriere.


5) L’Associazione ha sede in Civitanova Marche c/o la residenza del Presidente Manni Alvise, in via Aurora n° 35 a Civitanova Marche Alta.

 

 

STATUTO

 

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA

Art. 1 - È costituita l'Associazione Culturale: "CENTRO STUDÎ CIVITANOVESI".

Art. 2 - Essa ha la Sede Legale presso la residenza del Presidente. Eventuali variazioni di sede nonché l’istituzione di altre sedi e loro variazioni possono essere deliberate secondo le procedure fissate dal presente Statuto.

Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di tutelare, valorizzare e promuovere gli studi su Civitanova Marche, la sua storia, la sua cultura, il suo territorio, i suoi personaggi e di approfondire tutti gli argomenti in qualsiasi modo ad essa collegati, senza eventualmente escludere interessi storico-culturali differenti.
Si esclude qualunque scopo di lucro.

Art. 4 - La durata dell'Associazione è prevista fino al 31/12/2030 ma potrà essere prorogata tacitamente di anno in anno.

 

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 5 - Il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Gli avanzi di gestione non saranno mai distribuibili, direttamente o indirettamente, tra i soci o i non soci, e dovranno essere destinati alle finalità istituzionali.

Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

 

SOCI

Art. 7 - Possono essere Soci della Associazione persone fisiche interessate, italiane o straniere, in numero illimitato. Possono essere Soci anche Enti pubblici e privati.
Nell'Associazione si distinguono Soci Fondatori, Soci Onorari, Soci Sostenitori, Soci Ordinari e Soci Simpatizzanti.
I Soci Fondatori risultano dall'Atto Costitutivo dell'Associazione.
I Soci Onorari sono quelle persone che hanno reso notevoli servigi all'Associazione, alle quali quest'ultima reputa di tributare tale qualifica in segno di omaggio. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
I Soci Sostenitori sono le persone fisiche o gli Enti pubblici e privati di cui sopra che hanno provveduto a versare somme di denaro sostanziose all’Associazione ed ai quali quest’ultima reputa di tributare tale qualifica in segno di riconoscimento. I Soci Sostenitori non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
I Soci Ordinari sono le persone fisiche o gli Enti pubblici e privati di cui sopra, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e che hanno provveduto a versare la quota annuale di Associazione. Gli Enti pubblici e privati non possono essere eletti a cariche sociali.
I Soci Simpatizzanti sono le persone fisiche o gli Enti pubblici e privati di cui sopra che, simpatizzando per la causa e non avendo la possibilità di contribuire diversamente, hanno provveduto a versare la quota annuale di associazione ridotta del 50%. I Soci Simpatizzanti non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

Art. 8 - Coloro i quali, condividendone la natura e lo scopo, desiderano entrare a far parte del Centro Studî Civitanovesi, devono presentare una domanda scritta di adesione che sarà discussa dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. L’eventuale accoglimento o rifiuto motivato della richiesta sarà comunicato all’interessato entro due mesi. Ogni nuovo Socio acquisisce immediatamente il diritto di votare e di essere eletto.

Art. 9 - I Soci avranno facoltà di frequentare i locali sociali, consultare il materiale bibliografico esistente ed ogni altro documento che l'Associazione riuscirà a reperire, partecipare gratuitamente a seminari di studio, mostre, gite, convegni ed a conferenze, ottenere una riduzione sui biglietti di ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione stessa.

Art. 10 - La qualità di Socio può venir meno:

  1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della scadenza dell'anno;
  2. per mancato pagamento della quota annuale di associazione;
  3. per decadenza e, cioè, per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
  4. con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

Art. 11 - Organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori e Probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 12 - I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed almeno una volta all'anno, mediante pubblicazione sul Sito Web dell’Associazione, mediante affissione all'Albo dell'Associazione oppure mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio. In casi di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni. L'Assemblea deve essere convocata presso la Sede ovvero fuori dalla sede sociale purché entro il territorio nazionale.
L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno.

Art. 13 - L'Assemblea in sede ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sul Regolamento, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e Probiviri, su tutto quant’altro alla stessa demandato per legge e per Statuto.
L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno dei Soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L'Assemblea in sede straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla variazione di sede dell'Associazione, sulle proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
L'Assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) più uno dei Soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 14 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.
I Soci possono farsi rappresentare da altrettanti Soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Ogni Socio può rappresentare per delega un solo Socio.

Art. 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se il caso lo richiede, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di tre, cinque, sette o nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di anni tre e sono rieleggibili.
Nel caso un Consigliere venga a mancare per qualsiasi motivo, l’Assemblea provvederà alla sostituzione nella prima riunione utile.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere con funzioni di Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'espletamento delle loro funzioni; avranno invece diritto al rimborso delle spese sostenute, che dovranno essere adeguatamente documentate.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi il Consiglio Direttivo sarà presieduto dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; il Regolamento dovrà essere discusso, eventualmente modificato ed infine approvato dall’Assemblea.

 

PRESIDENTE

Art. 20 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

 

COLLEGIO DEI REVISORI E PROBIVIRI

Art. 21 - Finché i Soci, computando i Fondatori e gli Ordinari ma escludendo quelli Onorari, Sostenitori e Simpatizzanti, non raggiungano il numero di trenta (30), l'Associazione può nominare un Collegio di Revisori e Probiviri, costituito da un numero di tre o cinque membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci e sono rieleggibili. Al superamento del limite predetto, la nomina diventa obbligatoria e dovrà essere effettuata nella prima Assemblea utile.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 22 - Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Revisori e Probiviri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

 

COMITATI SCIENTIFICI

Art. 23 - Ravvisandone la necessità o l’opportunità, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di tanti Comitati Scientifici quanti saranno reputati necessari, in base alle disposizioni del Regolamento.

 

SCIOGLIMENTO

Art. 24 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In tal caso i beni costituenti il patrimonio dell’Associazione dovranno essere devoluti ad analoghe Associazioni con scopo identico o simile. E’ esclusa la cessione a Soci.

 

RINVIO

Art. 25 - Per tutto quanto non disposto né previsto nel presente Statuto, si rimanda al Regolamento ed eventualmente/successivamente si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico che disciplinano la materia.

 

 

 

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